26% – imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cfd/forex
0.02% imposta IVAFE
E’ conveniente dichiarare un conto in perdita?
Dichiarare le minusvalenze del proprio conto Avatrade non è obbligatorio ma è preferibile farlo per non perdere la possibilità di compensarle con le plusvalenze per i 4 anni successivi. Solo inserendo le minusvalenze nel Modello Redditi PF si possono poi utilizzare nei 4 anni successivi. Ecco un esempio semplice per capire come funziona la compensazione.
Anno Fiscale
Plusvalenza (+) / Minusvalenza (-)
2022
-200€
2023
400€
Imposta del 26% 2023
0.26* (400-200) = 52€
Si deve dichiarare un conto estero non movimentato?
Se il saldo è diverso da zero (anche per un solo giorno) deve essere inserito in dichiarazione tramite il quadro RW. E’ sempre obbligatorio per i conti esteri. Si deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, il possesso del conto estero, ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento dell’imposta IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere, pari allo 0.2%)
Posso dare l’estratto conto di Avatrade al mio CAF o al Commercialista?
L’estratto conto rilasciato da Avatrade è comprensivo di tutti gli strumenti finanziari. Tuttavia la normativa fiscale prevede una suddivisione degli stessi poiché, come scritto sopra, vanno inseriti in quadri diversi e con aliquote diverse. Bisogna elaborare tutti i trade, i cambi-valuta, i pagamenti di interessi, secondo la normativa fiscale Italiana. Spesso i CAF e i commercialisti tradizionali non conoscono la normativa fiscale dei conti trading e non hanno gli strumenti per fare i calcoli in maniera agevole.
Società fondata nel 2006, AvaTrade è un importante player nel settore finanziario online. La sua sede centrale è a Dublino (Irlanda). La società ha inoltre una holding nelle Isole Vergini Britanniche, nonché uffici e centri di vendita in Spagna, Giappone, Italia, Francia, Australia, Cina e Mongolia.
Cosa posso fare se voglio chiudere il conto Avatrade?
Il consiglio è di effettuare un prelievo per ritirare il saldo rimanente all’interno del conto, e scaricare dalla piattaforma Metatrader un unico estratto conto dall’apertura del conto al giorno di chiusura (lo storico completo) in formato HTML.
Se si effettua il 730 come si deve procedere?
Si può continuare a effettuare il 730 e, a parte, si può presentare un’integrativa con i redditi derivanti dal trading e il Modello Redditi PF. Non è possibile inserire nel 730 i redditi da trading: non esiste un modello 730 precompilato che può comprendere anche l’operatività del conto Avatrade. Se non si detengono redditi o se si hanno altri redditi si deve comunque presentare la dichiarazione tramite il Modello Redditi PF.
Se si è a carico di familiari chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi deve presentarla l’effettivo titolare del conto, anche se è a carico o se non possiede altri redditi.
I redditi da trading si sommano agli altri miei redditi?
No, i redditi da trading vanno sempre ad imposta sostitutiva. Solo le plusvalenze da ETF non armonizzati vanno a tassazione ordinaria e si sommano agli altri redditi (lavoratore dipendente, autonomo). Tuttavia con Avatrade, come specificato, non è possibile acquistare questo tipo di prodotto, ma solo CFD legati a ETF.
Il conto AvaOptions fa parte dello stesso calcolo del mio conto Avatrade?
Se hai un conto AvaOptions da dichiarare lo possiamo elaborare separatamente dal calcolo che facciamo per il conto Avatrade.
Plus500 è una piattaforma di trading fondata nel 2008 con sede a Cipro, autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
L’azienda è una dei maggiori fornitori di contratti per differenza (CFD).
Dichiarazione Plus500
Plus500 è una piattaforma di trading estera e, pertanto, deve sempre essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dagli importi investiti e dalla presenza o meno di prelievi sul conto.
Questo perché i conti trading sono conti deposito e non vi sono soglie minime da raggiungere per la dichiarazione degli stessi.
Occorre quindi sempre compilare il quadro RW; inoltre, potrebbe essere dovuta l’IVAFE.
Altri quadri che occorre compilare possono essere l’RL, l’RM e l’RT.
Quali sono le imposte che potrebbero essere dovute sul conto Plus500?
IVAFE, come detto poco fa, pari allo 0,2% della giacenza media
imposta del 26% per plusvalenze su CFD e azioni
imposta del 26% per dividendi e interessi
Eventuale tassazione di bonus di benvenuto
Come vengono considerate le commissioni e altre spese?
Le commissioni detraibili sono solamente quelle direttamente riconducibili ai trades: se si è in questo caso, le commissioni vanno a ridurre le plusvalenze o ad aumentare le minusvalenze realizzate. Attenzione però: non tutte le spese sono detraibili ai fini fiscali!
Quali sono i possibili redditi redditi derivanti da Plus500?
redditi diversi nel quadro RT
redditi di capitale nel quadro RM
redditi ordinari nel quadro RL
Può essere utile dichiarare il conto in perdita?
Sì, l’utilità deriva dalla possibilità di utilizzare le minusvalenze realizzate per abbassare l’eventuale imposizione fiscale su future plusvalenze. Si noti che per poter sfruttare la minusvalenza dell’anno fiscale 2022, è importante averla dichiarata correttamente. Proponiamo un esempio semplice per capire.
Anno Fiscale
Plusvalenza (+) / Minusvalenza (-)
2022
-200€
2023
400€
Imposta del 26% 2023
0.26* (400-200) = 52€
Bisogna dichiarare il conto anche se si è effettuato solo il deposito?
Sì, nel momento in cui viene effettuato il primo deposito (e quindi il saldo è diverso da zero anche per un solo giorno) scatta l’obbligo di dichiarare il conto trading.
COME FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per la dichiarazione basta consegnare l’estratto conto di Plus500 al commercialista o CAF?
No purtroppo. L’estratto conto di Plus500 è informativo ma non è valido ai fini fiscali e non segue gli standard della normativa fiscale italiana. Occorre effettuare l’elaborazione fiscale del conto in modo da inserire ogni voce al posto corretto per non rischiare errori e, di conseguenza, sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se solitamente si effettua il 730 come si procede?
Non è possibile indicare i dati di Plus500 all’interno del 730, ma è possibile continuare ad effettuare il 730 e presentare un Modello Redditi integrativo per il conto Plus500.
La scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno (dell’anno successivo rispetto al quale si fa riferimento).
C’è poi la possibilità di versare le imposte (dopo il 30 giugno) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% su di esse.
La scadenza per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 novembre.
Novità per il Modello Redditi 2024 (anno fiscale 2023)
⇒ 30 settembre: invio dichiarazione dei redditi
Per il Modello Redditi 2024, riferito all’anno fiscale 2023, è stata introdotta una novità in quanto l’invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta entro il 30 settembre.
Vuoi dichiarare in sicurezza il tuo conto Plus500? Contattaci per ricevere il tuo Modello Redditi precompilato!
Gli strumenti finanziari di Plus500
Tramite la piattaforma Plus500 è possibile fare trading con diversi strumenti finanziari:
CFD su indici, forex, materie prime, criptovalute, azioni, opzioni ed ETF
azioni reali, tramite il conto Invest
I CFD (Contracts For Difference) sono strumenti finanziari derivati, il cui prezzo si basa sul valore del sottostante, che può essere appunto un indice, forex, materia prima, criptovaluta, azione, opzione o ETF.
Permettono di effettuare trading sugli strumenti sottostanti senza bisogno di comprare o vendere realmente le attività stesse e vengono utilizzati principalmente per operazioni di breve periodo.
Il valore iniziale del contratto è pari a zero, mentre il valore alla chiusura è uguale al differenziale di prezzo realizzato dall’investitore (guadagno o perdita).
Le azioni sono un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di una società. A differenza dei CFD, vengono utilizzate maggiormente per operazioni di medio-lungo periodo.
Come detto in precedenza è possibile fare trading di azioni reali tramite il conto Plus500 Invest.
Novità nel mondo della tassazione delle Criptovalute!
Lo scorso mese di Agosto l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico una risposta a interpello che chiarisce la tassazione dei redditi riconducibili all’attività di staking.
Negli ultimi mesi è sempre più frequente l’attività di staking, funzionalità esclusiva della blockchain e delle criptovalute.
Ma che cos’è lo staking?
E’ uno strumento utile sia per il detentore che per l’emittente della moneta virtuale: il primo, per bloccare la criptovaluta e renderla disponibile al sistema riceverà come ricompensa una parte della criptovaluta; il secondo utilizza le criptovalute in staking tramite il meccanismo “Proof-of-Stake” per garantire che le transazioni siano verificate e sicure.
L’attività di staking è incentivata dal fatto che il validatore può ottenere una ricompensa per aver bloccato le sue monete.
Le criptovalute che permettono di fare staking si concentrano su un meccanismo di consenso grazie al quale è garantito che tutte le transazioni siano verificate e protette senza la necessità che una banca o un soggetto terzo monitori la procedura.
Maggiore è la quantità di criptovalute che un utente impiega, maggiori saranno i premi ricevuti.
Una volta che una cripto è in staking e prende parte a quel processo e non può più essere scambiata o utilizzata fino a quando non viene rimossa.
Come funziona il processo?
Il processo si articola in 3 fasi:
nella prima fase si selezionano i nodi validatori in modo casuale per creare un nodo sulla blockchain;
nella seconda fase, quando i nodi validatori arrivano ad una certa percentuale di consenso, viene creato un nuovo blocco sulla blockchain che include le transazioni validate;
nella terza fase il blocco viene crittografato e quindi non viene più cambiato e se si cerca di farlo si perdono tutte le monete in staking.
Come si può fare staking?
Attraverso piattaforme centralizzate;
attraverso piattaforme decentralizzate.
Si può fare staking attraverso exchange centralizzati, in cui l’exchange facilita la procedura, fa da garante e limita i rischi legati a questa attività. Tuttavia, si ottiene un compenso più basso perché l’exchange prende una commissione sull’attività.
Si può fare staking attraverso exchange decentralizzati che non assicurano un servizio di assistenza: si possono perciò avere problemi tecnici e non è prevista nessuna garanzia contro furti o bug.
Oltre allo staking di base ci sono anche altri tipi, a seconda della blockchain che si predilige.
Per esempio, esiste lo staking fisso in cui è necessario specificare in anticipo il periodo nel quale i token verranno posizionati sul conto e prima del termine sarà impossibile eseguire il ritiro di questi ultimi. Il vantaggio di questo tipo di staking è che di solito in tali condizioni la redditività è maggiore rispetto allo staking convenzionale.
Un altro tipo è il DeFi staking che differisce dal solito perché nel processo sono coinvolte terze parti: vengono utilizzati contratti intelligenti, i cosiddetti smart contract.
Vantaggi e Svantaggi
Per i detentori di cripto a lungo termine, lo staking è un sistema che genera una rendita passiva facendo fruttare i propri asset senza tenerli inutilizzati.
Lo svantaggio principale, invece, è che richiede spesso un periodo di blocco in cui le cripto utilizzate nel processo non possono essere spostate.
Quindi lo staking è uno dei modi per aumentare la quantità di criptovalute detenuta.
Aggiungendo le coin ad un progetto, non solo gli utenti ottengono ricompense ma contribuiscono anche a rendere quella blockchain più sicura e funzionale.
Bisogna tuttavia valutare l’andamento del mercato: ci potrebbero essere occasioni di guadagno e l’utente non potrebbe utilizzare quelle coin perché bloccate nello staking.
Ok, ora che abbiamo visto cos’è e come funziona lo staking non resta che interrogarsi come viene considerato al livello fiscale.
Come vengono tassati i redditi da staking?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n°437 del 26/08/2022 afferma che i redditi da staking devono essere inseriti nel quadro RL e sono tassati in base alla scaglione di reddito di appartenenza. Quindi l’aliquota applicabile è tra il 23% e il 43%.
Conseguenza negativa per i contribuenti che si trovano nel quarto scaglione IRPEF in cui l’aliquota è del 43%.
L’interpello precisa che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalla blockchain derivanti dall’attività di staking andrebbero riportartati nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche al netto dell’importo trattenuto a titolo di commissione da parte della Società che gestisce la piattaforma e detraendo eventuali ritenute di acconto da questa applicate.
L’imposta che dovrà essere poi definita, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro RL del modello Redditi PF.
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Nel regime dichiarativo le imposte si pagano sulle plusvalenze realizzate al netto delle minusvalenze realizzate. Nell’attività di trading, a seconda degli strumenti finanziari utilizzati si posso produrre tre tipologie di reddito differenti: redditi diversi, redditi di capitale e redditi ordinari.
La tassazione dei redditi derivanti dall’attività di trading è regolamentata dagli articoli 44, 67 e 68 del TUIR, oltre alle normative sul monitoraggio fiscale.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 68 – Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni.(1)
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.(1)
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.
(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
L’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) rappresenta i fondamenti dei “redditi diversi”. Nel quadro degli strumenti finanziari e del trading parliamo di plusvalenze realizzate tramite la cessione di azioni, opzioni, futures, valuta estera o CFD.
Vediamo adesso la normativa di riferimento per l’Art 67 del TUIR.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre che siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; (1)
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all’estero;
g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; (2)
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; (3)
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter), cquater) e cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (4)
(1) Lettera aggiunta dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(3) Comma così modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(4) Comma così modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47.
Art. 68 Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e’ determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni. (1)
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. (1)
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dal- l’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti del- l’imposta di successione. Nel caso di acqui- sto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (2)
10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un im- porto superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(2) Lettera aggiunta dalla L. 29 dicembre 2022, 917.
Le plusvalenze da azioni, opzioni, ETF e futures sono redditi diversi?
Le plusvalenze da azioni, opzioni, futures e CFD si, sono redditi diversi. Mentre le plusvalenze da ETF sono redditi di capitale (nel caso di ETF armonizzati) o redditi ordinari (nel caso di ETF non-armonizzati).
I dividendi sono redditi diversi sotto l’art. 67?
No, i dividendi sono redditi di capitale.
Le cedole da certificates sono redditi diversi da art. 67?
Ordinariamente le cedole sono redditi di capitale, perché sono un introito ‘certo’. Diversa però può essere la situazione dei certificates: in effetti, molti certificates hanno cedole che sono pagate soltanto se sono raggiunte certe condizioni. In questo caso, le cedole potrebbero essere considerate come redditi diversi.
La vendita di valuta estera crea un reddito diverso?
La plusvalenza creata dalla cessione di valuta estera è un reddito diverso.
L’articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) rappresenta i fondamenti dei “redditi di capitale”. Nel quadro degli strumenti finanziari e del trading parliamo di plusvalenze realizzate tramite dividendi, cedole, ETF armonizzati e interessi positivi.
Vediamo adesso la normativa di riferimento per l’Art 44 del TUIR.
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
[b)]
c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45 Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
[4-bis.]
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie devono versare un’imposta sul loro valore: l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero, IVAFE.
L’imposta IVAFE si applica su queste attività finanziarie:
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Si considerano attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. Le stock option, invece, sono soggetti all’imposta IVAFE solo nel caso in cui siano cedibili.
Base imponibile e aliquote IVAFE
L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.
Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Dall’imposta IVAFE dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
Hai dimenticato di inviare la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti? Vuoi sapere se sei ancora in tempo per farlo? Ecco alcune utili informazioni per dichiarare correttamente il conto trading
Per adempiere agli obblighi fiscali ogni anno bisogna dichiarare il conto trading. Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, può essere denominata dichiarazione tardiva oppure omessa dichiarazione.
Quando la dichiarazione viene considerata tardiva?
La dichiarazione dei redditi si considera tardiva se non è stata presentata nei termini ordinari ma viene inviata entro i 90 giorni successivi alla naturale scadenza. Ad esempio, per il Modello Redditi 2021 la scadenza per l’invio è il 30 novembre 2021 e la dichiarazione si considera tardiva se trasmessa oltre quella data ma entro il 28 febbraio 2022.
La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione fissa di €250, che può essere ridotta a 1/10, cioè a €25, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta inviare la dichiarazione. Alla sanzione sopra descritta vanno sommati sanzioni e interessi per il tardivo versamento, nel caso siano dovute imposte.
Quando la dichiarazione viene considerata omessa?
La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dopo la scadenza naturale. Per quanto riguarda i conti trading, la cui dichiarazione avviene tramite Modello Redditi Persone Fisiche, questa è considerata omessa se la presentazione non avviene entro il 28/02 dell’anno successivo alla naturale scadenza (30/11).
Esempio: ho aperto il conto nel 2020: devo quindi dichiararlo entro il 30/11/2021 e il termine ultimo oltre cui la dichiarazione diventa omessa è il 28/02/2022.
In caso di omessa dichiarazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa: è una sanzione pecuniaria pesante in quanto la fattispecie di omessa dichiarazione è relativamente grave. Il contribuente, infatti, omette all’Amministrazione Finanziaria i redditi percepiti durante quell’annualità, non permettendo le normali funzioni di controllo e accertamento dei redditi.
L’omessa dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di €250. Nel caso non siano dovute imposte si applica una sanzione di €250.
In caso di dichiarazione omessa non è consentita la regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso.
Aver omesso la presentazione della dichiarazione ha conseguenze ai fini accertativi. Infatti, chi omette la presentazione può subire un accertamento del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quando la dichiarazione viene considerata integrativa?
La dichiarazione integrativa invece presuppone un invio precedente già effettuato. Esiste quindi la possibilità di correggere o aggiungere la dichiarazione del conto trading se, a suo tempo, è stato presentato il modello 730 o il Modello Redditi PF (anche se per altri redditi e non per l’attività di trading).
E’ possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori oppure omissioni.
Come sapere quando occorre dichiarare?
Hai un conto trading estero?
Hai un exchange o un wallet di criptovalute?
La risposta in questi casi è sempre sì: occorre dichiarare i conti trading esteri, gli exchange e i wallet. La dichiarazione va effettuata anche se durante l’anno è stata ottenuta una minusvalenza o è stato effettuato solo il deposito di denaro, anche in assenza di prelievi.
*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti
Le criptovalute sono state comparate al possesso di valuta estera da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le criptovalute detenute tramite exchange esteri, wallet fisici o virtuali vanno inserite nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Per gli exchange e i wallet l’IVAFE non è dovuta in quanto non si tratta di conti deposito.
Le plusvalenze sulle criptovalute vanno dichiarate nel quadro RT solo in caso di superamento della soglia di €51645,69 (i vecchi 100 milioni di lire) di giacenza di criptovalute e valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, considerando tutti i conti correnti, i conti deposito, gli exchange e i wallet detenuti. Per il calcolo della soglia si utilizza il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di superamento di questa soglia, l’imposta sulle plusvalenze valutarie, e quindi sulle criptovalute, è del 26%. Superando la soglia è anche possibile inserire le minusvalenze valutarie in compensazione delle plusvalenze da azioni, opzioni, futures, CFD e forex.
Al 01/01 il Sig. Fumagalli detiene 2 BTC per un valore complessivo di €47.449. Nel mese di aprile il portafoglio del Sig. Fumagalli, sempre composto da 2 BTC, raggiunge il valore di €101.111, anche per più di 7 giorni lavorativi consecutivi.
Se il Sig. Fumagalli vende i 2 BTC ad aprile, realizza una plusvalenza tassabile?
A prima vista sembrerebbe che il Sig. Fumagalli superi la soglia di €51.645,69; ma occorre prestare attenzione perché la normativa prevede che per calcolare il superamento della soglia non si utilizzi il tasso di cambio giornaliero (come nell’esempio), bensì quello del 1° gennaio.
Pertanto, in questo esempio, sul presupposto che non ci siano altre acquisizioni di BTC e altri conti (conti depositi o conti correnti), la plusvalenza non risulterà fiscalmente rilevante.
Se non ha ottenuto redditi da staking, al Sig. Fumagalli sarà sufficiente dichiarare le sue criptovalute solo nel quadro RW. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione SOLO RW.
01-01-2021 – 31-01-2021: conto corrente in USD – $50.000
Al 01/01 il Sig. Fumagalli detiene 2 BTC per un valore complessivo di €47.449 e, inoltre, possiede un conto corrente in dollari per $50.000 (che non movimenta per l’intero anno).
Nel mese di aprile decide di vendere i 2 BTC a seguito della crescita della criptovaluta. Dovrà pagare le imposte sulle plusvalenze realizzate?
Si, perché la normativa prevede che per il calcolo del superamento della soglia bisogna tenere in considerazione tutta la valuta estera intrattenuta dal contribuente (sommando tutti i conti depositi e conti correnti).
Il Sig. Fumagalli dovrà inserire in dichiarazione dei redditi la sua plusvalenza valutaria e versare le imposte. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione completo.
CASO 3
01-01-2021: Ricevuti redditi da staking per 0,1 ETH
il Sig. Fumagalli ha ricevuto redditi da staking, dovrà compilare il quadro RL. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione completo.
La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio conosciuta come Tobin Tax. Il nome deriva dal Premio Nobel per l’economia James Tobin che la propose per la prima volta del 1972.
L’imposta si applica a tutte le azioni e agli altri strumenti finanziari emessi da società residenti nel territorio italiano. In particolare si applica solo all’atto dell’acquisto di:
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano;
titoli rappresentativi di predetti strumenti derivati indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
azioni a seguito della conversione di obbligazioni.
sostanzialmente si applica a:
azioni
strumenti finanziari partecipativi
derivati
operazioni ad alta frequenza
La Tobin Tax non si applica a:
obbligazioni
Titoli di Stato
Fondi comuni d’investimento
Quote di Sicav o Oicr
azioni di società di capitali con capitali inferiori a 500 milioni di euro
Sono assoggettati alla tassa i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati (es. l’MTA di Borsa Italiana) o sistemi multilaterali di negoziazione (MFT o multilateral trading facility, per esempio l’EuroTLX o l’Hi-MFT) emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia superiore a 500 milione di euro.
Sono responsabili del versamento della Tobin Tax tutte le banche e gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni.
A quanto ammonta l’aliquota della Tobin Tax?
L’aliquota prevista per i titoli scambiati sui mercati regolamentati e sugli MFT è pari allo 0.10% sul valore della transazione.
E’ stata poi raddoppiata allo 0.20% per i titoli quotati sui mercati non regolamentati (detti over-the-counter, OTC).
Sono esentate dalla Tobin Tax le operazioni intraday con saldo pari o inferiore a zero, e non si applica alle azioni e strumenti finanziari emessi da società con sede legale all’estero.
Inoltre la Tobin Tax è applicata anche a tutti gli strumenti finanziari derivati (future, CFD, opzioni, warrant, covered warrant e certificate) aventi come sottostante azioni o indici italiani.
♣ Azioni italiane con capitalizzazione > 500mln: 0.10%
♣ Azioni italiane con capitalizzazione < 500mln: non prevista
♣ Operazioni intraday su azioni: 0.10%
♣ Azioni estere: non prevista
Si riporta un esempio:
Acquisto di 1000 azioni al prezzo di 5 euro.
Si tengono le azioni per più di 1 giorno
TOBIN TAX: QUANTITA' * PREZZO DI ACQUISTO * ALIQUOTA
TOBIN TAX: 1000 * 5 * 0.10% = 5 euro
Se nella stessa giornata fossero vendute 700 azioni
(1000 - 700) * 5 * 0.10% = 1.5 euro
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