Aggiornamento del 04.01.2023 (post approvazione Legge di Bilancio n. 917/2022)
Come funzionano le tasse sulle criptovalute?
Le criptovalute sono diventate sempre più comuni nell’ultimo decennio. Argomento di particolare discussione è se si devono pagare o meno tasse sulle criptovalute. Bisogna dichiarare le criptovalute in Italia? Come si pagano le tasse sulle criptovalute? Sono considerate a fine speculativo o come valute tradizionali?
Per rispondere a queste domande vediamo insieme cosa sono le criptovalute.
Cosa sono le criptovalute?
Il vocabolo criptovaluta o criptomoneta si riferisce alla rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia. Con il boom del Bitcoin nel dicembre 2017 sono sempre stati di più i trader che hanno deciso di investire in questo nuovo strumento.
Le criptovalute sono valute virtuali in quanto non esistono in forma fisica, ma si generano e si cambiano soltanto in via telematica. Esse sono letteralmente “denaro virtuale” creato da individui con ottime competenze informatiche i quali risolvono complicati problemi matematici. Una volta create/scambiate, vengono conservate in un portafoglio digitale/elettronico, denominato wallet e non sono protette da un ente come un governo o una banca centrale, ma bensì vengono gestite da una rete di computer privati e server. Si possono negoziare in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno della settimana proprio perché il loro scambio non avviene sui mercati regolamentati, ma su piattaforme che ne permettono lo scambio, chiamate exchange (Binance, Coinbase, Kraken)
La loro liquidità non è regolamentata da azioni di politica monetaria, come la variazione dei tassi di interesse, ma da meccanismi ed elaborazioni prettamente tecniche ed algoritmiche.
Nel 2009 venne lanciata la prima criptovaluta, il Bitcoin, da un individuo (o forse un gruppo di persone) sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto e successivamente ne vennero create molte altre. Oggi le crypto più famose e negoziate sono Litecoin, Ethereum, Ripple e Cardano, ma ne esistono migliaia diverse.
Cosa posso fare con le criptovalute?
- detenerle su un wallet, con lo scopo di investimento a medio/lungo periodo
- investimenti speculativi su piattaforme di scambio (exchange)
- utilizzarle per gli acquisti online, tramite le piattaforme che lo consentono
Le criptovalute vanno dichiarate?
Le criptovalute detenute all’estero vanno sempre dichiarate al Fisco mediante il quadro RW del Modello Redditi PF.
Ai sensi della legge n.197/2022 che ha modificato l’art.4, co.1, viene evidenziato che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW “sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia”.
“Le persone fisiche che posseggono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia” sono obbligate a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale. Questo è disposto dall’art. 4 del DL n. 167/90.
Le criptovalute a partire dal 01.01.2023 (Redditi 2024) sono soggette all’imposta IVAFE. Per i Redditi 2023 e precedenti invece quest’ultima non è dovuta.
Trattandosi di somme detenute all’estero il possesso del conto va sempre dichiarato.
Anche in questo caso non dichiarare il conto all’estero presuppone le seguenti sanzioni:
- €258 sanzione fissa per mancata compilazione del quadro RW
- sanzione da 3% al 15% delle somme non indicate in RW
- proroga di 1 anno del termine di prescrizione
Il wallet fisico, il wallet decentralizzato, e il wallet estero
Esistono 3 diversi tipi di wallet: il wallet fisico (chiavetta usb), il wallet decentralizzato (un wallet che non ha sede in quanto si trova su una blockchain) e il wallet con sede estera (un wallet creato e gestito da una società con sede estera).
L’interpretazione attuale della normativa per il monitoraggio fiscale è che i wallet fisici e i wallet decentralizzati hanno necessità di essere inseriti nei quadri RW per il monitoraggio fiscale. Devono essere dichiarati insieme a tutte le altre attività estere.
Dichiarare i redditi: novità Legge di Bilancio n. 917/2022
- Nuovo inquadramento fiscale delle cripto. Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.
- Nuova soglia. Viene stabilita una nuova franchigia: sparisce la soglia dei 51.645,69€ per lasciar spazio a quella fissata a 2.000€: tutte le plusvalenze al di sotto dei 2.000€ (per l’anno di imposta) non assumeranno rilevanza fiscale mentre le plusvalenze ed i proventi che supereranno suddetto importo, invece, costituiranno reddito imponibile.
- Nuova Gestione delle Minusvalenze: Se hai superato il limite di cui sopra (2000€) ed hai realizzato esclusivamente minusvalenze (ad es. una minusvalenza di 2200€) ti conviene comunque dichiararle dato che può esserci il vantaggio di sfruttare la minusvalenza nei 4 esercizi successivi all’anno di realizzazione.
- Nuovo calcolo delle plusvalenze. Le plusvalenze si calcolano quando si converte il valore cripto in valuta fiat. Infatti, assume rilevanza fiscale la conversione della criptovaluta in euro o altra valuta fiat.
- Scambi cripto-cripto. Non sono tassabili gli scambi cripto-cripto aventi eguali caratteristiche e funzioni. Mentre ogni scambio che non rientra nella propria categoria può essere tassato. Si considera tassabile la conversione della criptovaluta in euro o valuta fiat. Inoltre, è prevista la tassazione degli altri proventi che derivano dalla detenzione.
- Sanatoria. La legge fornisce un’opportunità di sanare la propria posizione nel caso di detenzione di cripto attività mai dichiarate. Infatti, si avrà la possibilità di presentare un’apposita dichiarazione versando la sanzione di omessa segnalazione nella misura pari allo 0.5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate al fine regolarizzare il mancato monitoraggio fiscale. Nell’ipotesi in cui, invece, le cripto-attività abbiano generato delle plusvalenze si potrà regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% (3.5%+ 0.5%) del valore delle attività non dichiarate.
Se non si dichiararono i redditi si incorre nelle seguenti sanzioni:
- Infedele dichiarazione – sanzione fissa di €250
- Sanzione dal 120% al 240% delle imposte non pagate, maggiorate di 1/3
- Se non si presenta la dichiarazione – proroga di 1 anno del termine di prescrizione
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