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ATTENZIONE

A PARTIRE DAL 01.01.23 (REDDITI 2022) è CAMBIATA LA NORMATIVA FISCALE PER I CONTI CRIPTOVALUTE.

QUI SI RIPORTANO LE REGOLE RELATIVE ALLA TASSAZIONE DI CRIPTOVALUTE DEI REDDITI 2021 E PRECEDENTI.

PER I REDDITI DAL 2023 SI RIPORTANO QUI LE NUOVE REGOLE (link)

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate (fino al 2022)

Le criptovalute sono state comparate al possesso di valuta estera da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le criptovalute detenute tramite exchange esteri, wallet fisici o virtuali vanno inserite nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Per gli exchange e i wallet l’IVAFE non è dovuta in quanto non si tratta di conti deposito.

Le plusvalenze sulle criptovalute vanno dichiarate nel quadro RT solo in caso di superamento della soglia di €51645,69 (i vecchi 100 milioni di lire) di giacenza di criptovalute e valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, considerando tutti i conti correnti, i conti deposito, gli exchange e i wallet detenuti. Per il calcolo della soglia si utilizza il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In caso di superamento di questa soglia, l’imposta sulle plusvalenze valutarie, e quindi sulle criptovalute, è del 26%. Superando la soglia è anche possibile inserire le minusvalenze valutarie in compensazione delle plusvalenze da azioni, opzioni, futures, CFD e forex.

CASO 1


01-01-2021: 2 BTC – cambio BTC/EUR 23.724 – VALORE: €47.449

12-04-2021: 2 BTC – cambio BTC/EUR 50.555 – VALORE: €101.111


Al 01/01 il Sig. Fumagalli detiene 2 BTC per un valore complessivo di €47.449. Nel mese di aprile il portafoglio del Sig. Fumagalli, sempre composto da 2 BTC, raggiunge il valore di €101.111, anche per più di 7 giorni lavorativi consecutivi.

Se il Sig. Fumagalli vende i 2 BTC ad aprile, realizza una plusvalenza tassabile?

A prima vista sembrerebbe che il Sig. Fumagalli superi la soglia di €51.645,69; ma occorre prestare attenzione perché la normativa prevede che per calcolare il superamento della soglia non si utilizzi il tasso di cambio giornaliero (come nell’esempio), bensì quello del 1° gennaio.

Pertanto, in questo esempio, sul presupposto che non ci siano altre acquisizioni di BTC e altri conti (conti depositi o conti correnti), la plusvalenza non risulterà fiscalmente rilevante.
Se non ha ottenuto redditi da staking, al Sig. Fumagalli sarà sufficiente dichiarare le sue criptovalute solo nel quadro RW. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione SOLO RW.

CASO 2


01-01-2021 – 15-04-2021: 2 BTC – cambio BTC/EUR 23.724 – VALORE: €47.449

01-01-2021 – 31-01-2021: conto corrente in USD – $50.000


Al 01/01 il Sig. Fumagalli detiene 2 BTC per un valore complessivo di €47.449 e, inoltre, possiede un conto corrente in dollari per $50.000 (che non movimenta per l’intero anno).

Nel mese di aprile decide di vendere i 2 BTC a seguito della crescita della criptovaluta. Dovrà pagare le imposte sulle plusvalenze realizzate?

Si, perché la normativa prevede che per il calcolo del superamento della soglia bisogna tenere in considerazione tutta la valuta estera intrattenuta dal contribuente (sommando tutti i conti depositi e conti correnti).

Il Sig. Fumagalli dovrà inserire in dichiarazione dei redditi la sua plusvalenza valutaria e versare le imposte. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione completo.

 

CASO 3


01-01-2021: Ricevuti redditi da staking per 0,1 ETH

 


il Sig. Fumagalli ha ricevuto redditi da staking, dovrà compilare il quadro RL. Potrà avvalersi del nostro servizio di elaborazione completo.