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Il Modello Redditi PF 2025 rappresenta una delle revisioni più significative degli ultimi dieci anni. Le modifiche coinvolgono molti quadri della dichiarazione, ma di nostro interesse sono in particolare i Quadri RT, RM e RW, fondamentali per i contribuenti che devono dichiarare redditi da investimenti finanziari e attività detenute all’estero.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è in ritardo nella pubblicazione della versione definitiva del modello. Ad oggi, marzo 2025, siamo ancora in presenza di bozze non ufficiali, un fatto insolito rispetto agli anni precedenti.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le novità più rilevanti.

Quadro RT

Nel nuovo quadro RT del Modello Redditi, sono state introdotte alcune modifiche significative.

Tra le principali, le precedenti righe RT21 e RT22 sono state accorpate in un’unica riga RT11, che riporta il totale dei corrispettivi (colonna 1) ed il totale dei costi (colonna 2).

Inoltre, le righe RT29 e RT36, che in precedenza evidenziavano rispettivamente l’imposta sostitutiva dovuta e l’imposta sulle criptovalute, sono state spostate in un campo automatico riportato in una pagina successiva nelle righe RT74 e RT90.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle bozze ufficiali del Modello Redditi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/modelli-redditi-persone-fisiche-2025-bozze

  • Versione Modello Persone fisiche 2024

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 1

  • Nuova versione Modello Persone fisiche 2025

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 2

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 3

Quadro RM

  • Versione Modello Persone fisiche 2024

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  • Nuova versione Modello Persone fisiche 2025

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Nel rigoRM31, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L “proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
  • nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, il credito IVCA;
  • La colonna 6 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973
  • la colonna 7, deve essere barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero;
  • Nella colonna 8, l’imposta Da tale importo va scomputato l’importo di colonna 5.

 

Quadro RW

L’unica modifica avvenuta nel quadro RW è relativa alla colonna 21 , dove dovrà essere barrata la casella nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato

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