Scadenze passate? Si può regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso
Il Fisco Italiano permette di correggere gli errori od omissioni eventualmente riscontrati mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta). Il ravvedimento prevede una sanzione in misura ridotta e gli interessi di mora calcolati in base al numero di giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale.
RAVVEDIMENTO= IMPOSTE DOVUTE + INTERESSI E SANZIONI RIDOTTI
Guida al Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare le Imposte Versate in Ritardo
Abbiamo visto che un conto trading estero comporta due obblighi fiscali:
- dichiarare i redditi: interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività estere, dovranno essere dichiarati nei corrispondenti quadri (RL, RM ed RT)
- dichiarare il conto: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero dovranno essere indicati nel quadro RW
Se ho presentato una dichiarazione dei redditi (Modello Redditi e/o 730) senza però inserire i redditi derivanti dal trading posso presentare una DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA, in essa devono essere inseriti, oltre ai redditi, oneri e crediti già indicati nella dichiarazione originaria (che non richiedono alcuna modifica), gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero e/o i redditi di fonte estera.
Se non ho mai presentato una dichiarazione redditi (Modello Redditi e/o 730) non è possibile fare un ravvediemnto su una dichiarazione che non è stata presentata, ma è scelta del cliente inviarla, per dimostrare la buona fede, lasciando una tracci ain caso di accertamento.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, dovranno essere versate le eventuali maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui sarà effettuata la regolarizzazione, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (ravvedimento operoso).
Tipologie di Ravvedimento Operoso
- Ravvedimento Sprint
- Applicabile se il pagamento viene effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza originaria.
- La sanzione cresce in modo proporzionale ai giorni di ritardo (0,1% giornaliero ), fino a un limite massimo (1.4%).
- È l’opzione più conveniente per chi si accorge rapidamente dell’omissione.
- Ravvedimento Breve
- Valido per pagamenti effettuati oltre il 14° giorno, ma entro il primo mese di ritardo.
- La sanzione è leggermente più elevata rispetto al ravvedimento sprint (1.5%), ma comunque ridotta rispetto alle sanzioni ordinarie.
- Ravvedimento Intermedio
- Riguarda i versamenti effettuati con un ritardo superiore al mese, ma entro tre mesi dalla scadenza.
- La sanzione aumenta rispetto alle opzioni precedenti (1.67%), pur rimanendo inferiore alle penalità standard previste in caso di mancato ravvedimento.
- Ravvedimento Lungo
- Applicabile per regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla scadenza del pagamento o, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
- Le sanzioni diventano più significative (3.75%), ma sono ancora inferiori rispetto alle normali sanzioni amministrative.
- Ravvedimento Biennale
- Prevede la possibilità di sanare omissioni entro due anni dalla violazione o, se è prevista una dichiarazione, entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo.
- La sanzione applicabile è più alta rispetto alle precedenti (4.29%), ma comunque inferiore alle penalità ordinarie.
- Ravvedimento Ultra Biennale
- Si applica nei casi in cui la regolarizzazione avvenga dopo due anni dalla violazione.
- La sanzione è più elevata rispetto alle altre forme di ravvedimento (5%) , ma sempre inferiore rispetto a quelle imposte in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per Omissioni o Irregolarità nella Dichiarazione dei Redditi per redditi Esteri
Omessa o irregolare compilazione del quadro RW
SANZIONE: dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero non
dichiarati – così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.
oppure
SANZIONE: dal 6% al 30% qualora le attività finanziarie o gli investimenti siano detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”).
La predetta sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (articolo 13, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 472 del 1997).
Omessa o irregolare indicazione dei redditi di fonte estera
SANZIONE: dal 90% al 180% delle imposte dovute
La predetta sanzione è ridotta nella misura di un sesto (1/6) del minimo, sulla base di quanto prevede il summenzionato articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Trattandosi di redditi prodotti all’estero, la sanzione è tuttavia aumentata di un terzo (1/3), per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In conclusione, la sanzione da applicare in caso di regolarizzazione spontanea a seguito della presente comunicazione è pari al 20% della maggiore imposta dovuta.
Omessa o irregolare determinazione dell’IVAFE
Il quadro RW del modello REDDITI Persone fisiche va compilato anche ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’IVAFE è un tributo, istituito dall’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero nella misura dello 0,2% e, per i conti correnti e i depositi di risparmio, nella misura fissa pari a 34,20 euro.
In caso di attività cointestata o di apertura/estinzione della stessa in corso d’anno, l’imposta è parametrata alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta l’applicazione della stessa sanzione prevista in caso di dichiarazione infedele; tale sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, sulla base del citato art. 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Tasso di interesse Legale
Dal 1° Gennaio 2025 il tasso di interesse legale passa dal 2.5% al 2%, sulla base di quanto prevede il Decreto del MEF del 10/12/2024
Come effettuare i versamenti? Quali sono i codici tributo?
I versamenti devono essere effettuati con modello F24, indicando il codice atto riportato in alto a sinistra della comunicazione.
Di seguito si riportano i principali codici tributo, da utilizzare nel modello F24:
4001 → IRPEF saldo
8901 → Sanzione pecuniaria IRPEF
1989 → Interessi sul ravvedimento IRPEF – art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997
8911 → Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA
8902 → Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF
8926 → Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento
1108 → Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni
1242 → Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera
4043 → IVAFE – saldo
4047 → IVAFE – acconto prima rata
4048→ IVAFE – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
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