Il P2P lending è un sistema di prestiti tra privati, gestito tramite piattaforme online, senza l’intermediazione bancaria. Dal 2018, in Italia, gli interessi da P2P lending sono tassati come redditi di capitale, con aliquota del 26%. Per le piattaforme estere, invece, la tassazione segue gli scaglioni IRPEF (dal 23% al 43%) e richiede la compilazione dei quadri RL e RW per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’IVAFE. Tra le piattaforme più note ci sono Bondora, Mintos, Twino e EstateGuru. Per dichiarare correttamente i redditi da P2P lending, è necessario fornire l’estratto conto dettagliato.
Fiscalità di eToro
Un conto trading estero come eToro deve essere sempre dichiarato nel Modello Redditi Persone Fisiche.
📌 Principali imposte applicabili:
✔ 26% su azioni, CFD, forex, valute, opzioni e futures.
✔ 26% su dividendi, interessi, cedole ed ETF armonizzati.
✔ 23%-43% su ETF non armonizzati, in base allo scaglione IRPEF.
✔ 0,2% di IVAFE sul valore del conto.
📌 Obblighi dichiarativi:
✔ Quadro RW per conti esteri, anche non movimentati.
✔ Dichiarazione obbligatoria anche in caso di minusvalenza (per compensazione nei 4 anni successivi).
✔ Criptovalute: tassate al 26% sulle plusvalenze se la giacenza supera €51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.
📌 Scadenze fiscali:
✔ 30 giugno → prima scadenza pagamento imposte.
✔ 31 luglio → pagamento con maggiorazione dello 0,40%.
✔ 30 settembre → invio dichiarazione Modello Redditi 2024.
✔ 30 novembre → scadenza dichiarazione dei redditi.
⚠ Attenzione: i CAF e i commercialisti potrebbero non essere specializzati nella fiscalità del trading online. È necessario elaborare tutti i trade con il cambio della Banca d’Italia per il calcolo corretto.
Dichiarazione e tasse sulle criptovalute
Dal 1° gennaio 2023, la tassazione delle criptovalute in Italia ha subito importanti cambiamenti con l’approvazione della Legge di Bilancio n. 197/2022.
📌 Obblighi fiscali:
✔ Dichiarazione nel quadro RW → tutte le criptovalute detenute vanno dichiarate, indipendentemente dalla modalità di conservazione (wallet fisico, decentralizzato o exchange estero).
✔ Imposta IVAFE → dal 2023, le cripto detenute all’estero sono soggette a IVAFE.
✔ Plusvalenze tassate al 26% → sopra la soglia di 2.000€ annui (precedentemente 51.645,69€).
📌 Novità principali:
✔ Scambi cripto-cripto → non tassabili se tra asset con stesse caratteristiche e funzioni.
✔ Detenzione e vendita → tassabili solo le conversioni in valuta fiat (es. euro, dollaro).
✔ Sanatoria → possibile regolarizzare posizioni non dichiarate versando 0,5% annuo sulle attività non dichiarate o 4% sulle plusvalenze non segnalate.
⚠ Sanzioni per mancata dichiarazione:
❌ Da 120% a 240% delle imposte non pagate.
❌ Sanzione fissa di 250€ per infedele dichiarazione.
❌ Sanzione dal 3% al 15% del valore delle criptovalute non dichiarate nel quadro RW.
Ravvedimento operoso conti trading
Se hai omesso o ritardato la dichiarazione di un conto trading estero, puoi regolarizzare la tua posizione con il ravvedimento operoso, che prevede il versamento delle imposte dovute con sanzioni ridotte e interessi di mora.
✔ Obblighi fiscali: dichiarare i redditi finanziari (quadri RL, RM, RT) e il possesso del conto estero (quadro RW).
✔ Tipologie di ravvedimento: dal ravvedimento sprint (entro 14 giorni) fino a quello ultra-biennale (oltre 2 anni), con sanzioni crescenti dal 1,4% al 5%.
✔ Sanzioni per omissioni:
Quadro RW non compilato: dal 3% al 15% (fino al 30% per conti in black list).
Redditi esteri non dichiarati: dal 90% al 180% delle imposte dovute.
IVAFE non versata: sanzione simile alla dichiarazione infedele.
Il versamento si effettua con Modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per IRPEF, IVAFE e sanzioni.
Sanzioni Fiscali Conti Trading
Possedere un conto trading estero comporta due obblighi fiscali:
✔ Versare le imposte sulle plusvalenze realizzate, indipendentemente dai prelievi.
✔ Dichiarare il conto nel quadro RW del Modello Redditi per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’IVAFE.
Il mancato rispetto di questi obblighi comporta sanzioni fiscali:
Omessa dichiarazione → multa fissa di €250 e sanzioni tra 120%-240% delle imposte dovute.
Errata compilazione quadro RW → multa di €258 entro 90 giorni, poi 3%-15% delle somme non dichiarate (raddoppiate per conti in Paesi Black List).
Grazie allo scambio automatico di informazioni internazionali, l’Agenzia delle Entrate può facilmente individuare conti esteri non dichiarati. Per evitare sanzioni, è fondamentale dichiarare correttamente il proprio conto trading.
4 passi per essere in regola con il Fisco
Chi detiene un conto trading estero è sempre obbligato a dichiararlo nel quadro RW, indipendentemente da eventuali operazioni o plusvalenze. Le scadenze fiscali principali per il Modello Redditi Persone Fisiche sono:
✔ 30 giugno per il pagamento delle imposte.
✔ 31 luglio con una maggiorazione dello 0,4%.
✔ 31 ottobre per l’invio della dichiarazione.
Se il conto non è stato dichiarato, è possibile regolarizzarlo con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni. In caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale fornire una documentazione corretta. Tasse Trading supporta i clienti nell’elaborazione delle dichiarazioni e nella gestione di eventuali verifiche fiscali.
Scadenza Fiscale 2024 – Conti Trading
Per chi detiene un conto trading estero, è obbligatorio dichiararlo nel quadro RW, anche in caso di minusvalenza o mancata movimentazione. Le scadenze fiscali principali sono:
✔ 30 giugno – Pagamento imposte Modello Redditi PF.
✔ 30 luglio – Pagamento con maggiorazione dello 0,4%.
✔ 30 settembre – Nuova scadenza per l’invio della dichiarazione con Modello 730 (novità 2024).
✔ 31 ottobre – Invio telematico Modello Redditi PF e dichiarazione integrativa.
Se la dichiarazione non è stata inviata, è possibile regolarizzarla con il ravvedimento operoso per evitare sanzioni. Tasse Trading offre assistenza online per elaborare la documentazione e presentare il Modello Redditi PF.