Tassazione cripto-attività: Circolare n.30/E del 27 ottobre 2023
ll 27 ottobre 2023 è stata emessa la Circolare n. 30/E con l’obiettivo di chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia. Con la Legge di bilancio 2023, infatti, ha disciplinato il regime di tassazione delle “cripto-attività” introducendo una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.
Nuova introduzione della lettera c-sexies al comma 1 dell’articolo 67:
Introduce una nuova categoria di cripto-attività definita come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Questa categoria copre tutte le attività che generano reddito attraverso la detenzione, il rimborso e i trasferimenti di valori e diritti. Inoltre le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche.
Le plusvalenze e altri guadagni derivanti da operazioni con cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione, sono soggetti a un’imposta del 26% per le persone fisiche.
1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
A livello europeo, le cripto-attività non rientrano nelle normative MiFID. Il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA) definisce tre categorie di cripto-attività:
(i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
(ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
(iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea
La loro qualificazione, stante la natura ibrida dell’attività, non può che avvenire in concreto e caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche funzionali e del concreto utilizzo.
Il legislatore decide di tassare tuttele tipologie reddituali e le inserisce nell’art. 67 del tuir
Regime fiscale ante legge di bilancio 2023
La Risoluzione 72/E del 2016 equiparava le criptovalute alle valute estere, questa equiparazione è stata in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Punti chiave:
- Le operazioni di acquisto e vendita “a pronti” di criptovalute non sono soggette a rilevanza fiscale se la giacenza rimane al di sotto di 51.645,69€.
- Le operazioni “a termine” di criptovalute, invece, sono sempre soggette a tassazione.
- Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
- Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
- I redditi derivanti dallo staking delle criptovalute rientrano nella categoria dei “Redditi di capitale” e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi.
- Non vi è imposta di bollo (IVAFE)
Regime fiscale post legge di bilancio 2023
Il documento affronta anche il trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo staking e fornisce dettagli sulle operazioni fiscalmente rilevanti in seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Viene introdotta una nuova franchigia di 2000 euro per i redditi derivanti da cripto-attività con la stessa funzionalità economica. L’articolo distingue tra “e-money token” e “asset-referenced token,” specificando che il primo è rilevante fiscalmente, mentre il secondo non lo è. Viene spiegato come distinguere tra di loro.
La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA
Cinque operazioni cripto-attività fiscalmente rilevanti:
- La cessione a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni (la cessione di cripto-attività con la stessa funzione non è rilevante dal punto di vista fiscale, ad esempio BTC-ETH)
- La cessione a titolo oneroso di utility token, ovvero dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Questo è rilevante dal punto di vista fiscale.
- L’attività di staking.
- La cessione a “termine” di cripto-valute.
- La cessione di NFT già “emessi”.
I redditi sono considerati diversi in base alla lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
STESSA FUNZIONALITA’ ECONOMICA
In sostanza, lo scambio tra cripto-attività con la stessa funzionalità economica non è rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto sono considerate “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
Per quanto riguarda la permuta tra cripto-valute e stablecoin, è necessario fare una distinzione seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA:
- “e-money token” (con garanzia sottostante): è un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Questo è rilevante fiscalmente.
- “asset-referenced token“: è un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e mira mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Questo non è rilevante fiscalmente.
➡️ E’ possibile scaricare qui la circolare
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Hai superato la soglia di €2.000 di redditi da criptovalute?
La soglia di €2.000 è cumulativa per TUTTI i redditi percepiti di TUTTI i conti criptovalute.
Come si calcola la soglia?
- Sommare plusvalenze/minusvalenze da criptovalute per l’interno anno 2023 per tutti i conti criptovalute
- Sommare i redditi da staking, mining e altri interessi
👉 Se il risultato è inferiore a €2.000 dovrai dichiarare le criptovalute solo nel quadro RW e pagare l’IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e spunta la casella “non hai superato €2.000 di redditi…”.
👉 Se il risultato è superiore a €2.000 dovrai dichiarare anche i redditi da criptovalute e versare il 26% sul totale della plusvalenza, oltreché compilare il quadro RW e pagare IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e non spuntare la casella.
Esempio: Conto Binance: P&L ➡️ +1000 Conto Binance: Staking ➡️ +1500 Conto Coinbase: P&L ➡️ -1000 Conto Coinbase: Staking: ➡️ +600 TOTALE REDDITI: 2100 (quindi ho superato la soglia)