Discrepanze Fiscali sulle Cripto-Attività: Aliquota al 12,5% o al 26%?
La tassazione delle plusvalenze generate da criptovalute in Italia è soggetta a un’aliquota diversa rispetto a quella standard applicata ad altri redditi finanziari. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore (link), l’aliquota sulle plusvalenze cripto sarebbe fissata al 12,5%, anziché al 26% applicato invece ai guadagni derivanti da altre forme di investimento finanziario.
Questa differenza è motivo di confusione per i contribuenti a causa di un disallineamento tra la normativa fiscale e le direttive pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. Tale situazione rischia di generare un pagamento di imposte superiore al dovuto. Per i contribuenti che hanno già versato un’aliquota del 26%, esiste tuttavia la possibilità di richiedere il rimborso dell’importo eccedente, così da adeguare l’imposta effettiva a quella stabilita dalla normativa.
La Base Normativa della Tassazione sulle Criptovalute
L’Articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è il principale riferimento per definire la categoria dei “redditi diversi“, che include diverse tipologie di plusvalenze finanziarie, tra cui i guadagni ottenuti dalle operazioni su criptovalute.
Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 27 dicembre 2022, n. 197), è stata introdotta la nuova voce “c-sexies“, specificamente dedicata ai redditi derivanti da cripto-attività. Questa nuova classificazione chiarisce che le plusvalenze da criptovalute vengono trattate separatamente rispetto ad altre plusvalenze finanziarie.
La voce “c-sexies” recita:
“Le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, se il guadagno complessivo supera i 2.000 euro per anno fiscale”
Evoluzione dell’Aliquota sulle Plusvalenze Finanziarie
Il percorso normativo sull’aliquota delle plusvalenze chiarisce perché per le cripto-attività si mantenga un’aliquota ridotta. Originariamente, il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, fissava l’imposta sostitutiva per le plusvalenze al 12,5%. Con il tempo, questa è stata aumentata per alcune tipologie di redditi:
- 2011: Incremento al 20% per alcune plusvalenze finanziarie (DL 138/2011).
- 2014: Ulteriore aumento al 26% (DL 66/2014).
Tuttavia, questi incrementi si applicano solo alle categorie di redditi da “c-bis” a “c-quinquies” dell’Articolo 67 del TUIR, escludendo la nuova categoria “c-sexies” che include le cripto-attività. Di conseguenza, le plusvalenze da criptovalute continuano a rientrare nella fascia del 12,5%, nonostante alcune interpretazioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate.
La conseguenza è che fino a nuove disposizione del legislatore, la tassazione sulle plusvalenze finanziarie è la seguente:
L’Aliquota del 26% e la Possibilità di Richiedere un Rimborso
Si evidenzia, quindi, un chiaro disallineamento tra la normativa attuale e le informazioni trasmesse ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Nonostante la legge sembri indicare diversamente, l’Agenzia ha comunicato, attraverso la circolare del 27 ottobre 2023, le istruzioni di compilazione del modello redditi e i software ufficiali, l’applicazione dell’aliquota del 26% per le plusvalenze da cripto-attività oltre la soglia dei 2.000 euro.
Pertanto, i contribuenti che hanno dichiarato e tassato i guadagni da cripto-attività al 26% non hanno commesso alcun errore, avendo seguito le indicazioni ufficiali fornite dall’Agenzia stessa.
Adesso, chi ha versato il 26% sui redditi da cripto-attività avrà la possibilità di richiedere un rimborso per la parte eccedente attraverso un’Istanza di rimborso.
Tasse Trading Srl: Supporto per la Dichiarazione e Richiesta di Rimborsi
In conclusione, i contribuenti che hanno applicato l’aliquota del 26% sui guadagni da cripto-attività non devono affrettarsi. L’Agenzia delle Entrate permette infatti di richiedere il rimborso per la parte eccedente con un’istanza valida per un periodo di 4 anni. Questo ampio margine temporale offre la possibilità di agire con calma e sicurezza.
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