Novità nel mondo della tassazione delle Criptovalute!
Lo scorso mese di Agosto l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico una risposta a interpello che chiarisce la tassazione dei redditi riconducibili all’attività di staking.
Negli ultimi mesi è sempre più frequente l’attività di staking, funzionalità esclusiva della blockchain e delle criptovalute.
Ma che cos’è lo staking?
E’ uno strumento utile sia per il detentore che per l’emittente della moneta virtuale: il primo, per bloccare la criptovaluta e renderla disponibile al sistema riceverà come ricompensa una parte della criptovaluta; il secondo utilizza le criptovalute in staking tramite il meccanismo “Proof-of-Stake” per garantire che le transazioni siano verificate e sicure.
L’attività di staking è incentivata dal fatto che il validatore può ottenere una ricompensa per aver bloccato le sue monete.
Le criptovalute che permettono di fare staking si concentrano su un meccanismo di consenso grazie al quale è garantito che tutte le transazioni siano verificate e protette senza la necessità che una banca o un soggetto terzo monitori la procedura.
Maggiore è la quantità di criptovalute che un utente impiega, maggiori saranno i premi ricevuti.
Una volta che una cripto è in staking e prende parte a quel processo e non può più essere scambiata o utilizzata fino a quando non viene rimossa.
Come funziona il processo?
Il processo si articola in 3 fasi:
- nella prima fase si selezionano i nodi validatori in modo casuale per creare un nodo sulla blockchain;
- nella seconda fase, quando i nodi validatori arrivano ad una certa percentuale di consenso, viene creato un nuovo blocco sulla blockchain che include le transazioni validate;
- nella terza fase il blocco viene crittografato e quindi non viene più cambiato e se si cerca di farlo si perdono tutte le monete in staking.
Come si può fare staking?
- Attraverso piattaforme centralizzate;
- attraverso piattaforme decentralizzate.
Si può fare staking attraverso exchange centralizzati, in cui l’exchange facilita la procedura, fa da garante e limita i rischi legati a questa attività. Tuttavia, si ottiene un compenso più basso perché l’exchange prende una commissione sull’attività.
Si può fare staking attraverso exchange decentralizzati che non assicurano un servizio di assistenza: si possono perciò avere problemi tecnici e non è prevista nessuna garanzia contro furti o bug.
Oltre allo staking di base ci sono anche altri tipi, a seconda della blockchain che si predilige.
Per esempio, esiste lo staking fisso in cui è necessario specificare in anticipo il periodo nel quale i token verranno posizionati sul conto e prima del termine sarà impossibile eseguire il ritiro di questi ultimi. Il vantaggio di questo tipo di staking è che di solito in tali condizioni la redditività è maggiore rispetto allo staking convenzionale.
Un altro tipo è il DeFi staking che differisce dal solito perché nel processo sono coinvolte terze parti: vengono utilizzati contratti intelligenti, i cosiddetti smart contract.
Vantaggi e Svantaggi
Per i detentori di cripto a lungo termine, lo staking è un sistema che genera una rendita passiva facendo fruttare i propri asset senza tenerli inutilizzati.
Lo svantaggio principale, invece, è che richiede spesso un periodo di blocco in cui le cripto utilizzate nel processo non possono essere spostate.
Quindi lo staking è uno dei modi per aumentare la quantità di criptovalute detenuta.
Aggiungendo le coin ad un progetto, non solo gli utenti ottengono ricompense ma contribuiscono anche a rendere quella blockchain più sicura e funzionale.
Bisogna tuttavia valutare l’andamento del mercato: ci potrebbero essere occasioni di guadagno e l’utente non potrebbe utilizzare quelle coin perché bloccate nello staking.
Ok, ora che abbiamo visto cos’è e come funziona lo staking non resta che interrogarsi come viene considerato al livello fiscale.
Come vengono tassati i redditi da staking?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n°437 del 26/08/2022 afferma che i redditi da staking devono essere inseriti nel quadro RL e sono tassati in base alla scaglione di reddito di appartenenza. Quindi l’aliquota applicabile è tra il 23% e il 43%.
Conseguenza negativa per i contribuenti che si trovano nel quarto scaglione IRPEF in cui l’aliquota è del 43%.
L’interpello precisa che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalla blockchain derivanti dall’attività di staking andrebbero riportartati nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche al netto dell’importo trattenuto a titolo di commissione da parte della Società che gestisce la piattaforma e detraendo eventuali ritenute di acconto da questa applicate.
L’imposta che dovrà essere poi definita, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro RL del modello Redditi PF.
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